Il trasporto pubblico locale

Il D.Lgs. 18 novembre 1997 n. 422 (c.d. Decreto Burlando) ha decentrato funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale. La programmazione dei servizi compete, dunque, alle Regioni che:

  • definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e per i piani di bacino;
  • predispongono e aggiornano il piano regionale dei trasporti, tenendo conto dei piani di bacino;
  • approvano il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso cui attuare il piano regionale;
  • definiscono – insieme agli enti locali e nel rispetto dei criteri di omogeneità tra regioni – quantità e standard di qualità dei servizi di TPL.

Le Regioni stabiliscono, inoltre, la ripartizione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, delegando agli enti locali tutte le funzioni e i compiti che non richiedono l’unitario esercizio regionale. Restano, in ogni caso, di competenza delle Regioni i servizi ferroviari.

Anche il TPL è soggetto alle disposizioni previste dalla disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete. Le norme contenute nell'art. 48 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, inoltre, ribadiscono l'obbligo per le Regioni di determinare i bacini di mobilità del trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo. Tali bacini devono ricomprendere un'utenza minima di 350.000 abitanti. Dimensioni inferiori sono ammissibili solo se il bacino coincide con il territorio di una provincia o di una città metropolitana.

La gestione dei servizi di trasporto pubblico locale può essere affidata secondo una delle modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le regole specifiche per il TPL, soprattutto sull’organizzazione della gara, sono stabilite dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e dal D.Lgs. 422/1997.

Le funzioni di regolazione e controllo per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono attribuite all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. È compito dell’Autorità:

  • garantire l’efficienza produttiva delle gestioni, il contenimento dei costi e condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture;
  • definire, se necessario, i criteri per fissare le tariffe verificandone la corretta applicazione;
  • stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
  • definire il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti;
  • delineare gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare.

 

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