Servizi Pubblici Locali, Città metropolitane e Province

La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha dato il via ad un processo di trasformazione amministrativo-istituzionale degli enti territoriali di area vasta, disciplinandone le funzioni. Alcune di queste interessano i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.

Ma è soltanto con l’emanazione del D.lgs. 201/2022 che è stata introdotta una disciplina generale in materia di organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali.

Città metropolitane

Alle città metropolitane è attribuita la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete di rilevanza economica (L. 56/2014, art. 1 comma 44).

I rapporti tra le funzioni della città metropolitana e quelle dei comuni del suo territorio devono essere disciplinati dallo statuto metropolitano, che può prevedere forme di aggregazione anche sulla base di aree differenziate interne al territorio metropolitano (art. 1 comma 11). Tale disposizione rileva in considerazione delle funzioni in capo agli enti locali in materia di SPL o in riferimento a specifici settori (es. rifiuti urbani, trasporto urbano). Gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni – comunali, intercomunali e metropolitane - devono essere definite dal piano strategico metropolitano.

Il d.lgs. 201/2022 prevede un ulteriore rafforzamento del processo di aggregazione delle funzioni in capo agli enti locali in materia di SPL. In particolare, l’art 5. dispone che nelle città metropolitane è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni. 
Inoltre, alle Regioni è attribuito il compito di incentivare, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 

Province

La L. 56/2014 trasforma le province in enti territoriali di area vasta. Tra le funzioni fondamentali rientra la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale (art. 1, comma 85). 
L’art. 9 del d.lgs. 201/2022 prevede che, in attuazione della predetta disposizione normativa, le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio. 
Le Province, inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. 201/2022 esercitano   funzioni   di   supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal Testo Unico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La provincia può, d’intesa con i Comuni (art. 1, comma 88, L.56/2014):

  • esercitare le funzioni di stazione appaltante
  • predisporre i documenti di gara
  • monitorare i contratti di servizio. 

La Legge 56/2014 impone, inoltre, allo Stato o alle Regioni, in funzione della materia, la soppressione di enti o agenzie (consorzi, società in house, ecc.) alle quali siano state attribuite funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale, assegnando, contestualmente, tali funzioni alle province (art. 1, c. 90). Le Regioni che emanano provvedimenti normativi per la soppressione di questi enti sono destinatarie di risorse finanziarie premiali (art. 1 comma 90).

Infine, si sottolinea come il d.lgs. 201/2022 abbia introdotto un’importante previsione nell’art. 6, stabilendo il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali ma esclusivamente quelli a rete. Inoltre, in attuazione di tale principio vengono introdotte una serie di cause di incompatibilità e di inconferibilità tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio.

 

Questo sito o gli strumenti da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso ad alcuni cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo con la navigazione acconsenti all'uso dei cookie.
Leggi la Policy Privacy