Il servizio idrico integrato

Il Servizio Idrico Integrato (SII) si articola nelle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il servizio è organizzato all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO), che le Regioni devono perimetrare sulla base di regole contenute, oltre che nella disciplina generale in materia di SPL, all'interno Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte III) il quale, tuttavia, non fissa limiti minimi dimensionali degli ATO, ma detta una serie di criteri per la delimitazione che fanno riferimento a:

  • unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione in favore dei centri abitati interessati;
  • unicità della gestione, cioè, erogazione sull'intero territorio dell'ATO di tutte le componenti del servizio idrico integrato da parte di un unico soggetto gestore;
  • adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

La normativa settoriale prevede una deroga al principio dell’unicità gestionale solo nel caso in cui l’ATO abbia dimensioni regionali e, comunque, l’affidamento a gestore unico del servizio idrico integrato sia riferito a territori di estensione quantomeno provinciali. Ulteriori deroghe sono previste in riferimento alle:

  • gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato già esistenti sui territori dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
  • gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano particolari caratteristiche qualitative della risorsa e del servizio.

Per quanto riguarda i soggetti che, in base alla normativa settoriale, sovraintendono all’organizzazione del servizio all’interno degli ATO, i riferimenti alle Autorità d’Ambito, pur presenti nel Codice dell’Ambiente, sono da intendersi riferiti agli enti ai quali le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), che corrispondono, di fatto, agli enti di governo d’ambito di cui alla disciplina generale SPL.

Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici sono attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, oltre a svolgere un ruolo rilevante inerente al controllo e monitoraggio, definisce regole-quadro che gli enti competenti declinano in funzione delle caratteristiche dei diversi contesti locali, con ricadute sull’organizzazione, la pianificazione, la tariffazione e la gestione del servizio.

 

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