Con l’obiettivo di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l’efficienza, la disciplina generale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (D.L. 138/2011, art. 3-bis) detta i seguenti obblighi:
- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano devono definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) all’interno dei quali deve essere organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete; contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo ente di governo (EGATO). Secondo tali norme, gli ATO devono avere dimensioni almeno provinciali. Estensioni inferiori devono essere giustificate in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, nonché in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica;
- Gli enti locali ricadenti in ciascun ATO hanno l’obbligo di aderire al corrispondente EGATO, che rappresenta l’unico soggetto all’interno del quale vengono esercitate le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza (per quanto di competenza), di affidamento e controllo della gestione.
In caso di inerzia dei soggetti interessati da tali adempimenti è previsto l’esercizio di poteri sostitutivi:
- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Prefetto competente per territorio, nei confronti delle Regioni;
- da parte del Presidente della Regione, nei confronti degli enti locali.
L’organizzazione della gestione all’interno di ambiti o bacini territoriali ottimali è disciplinata anche dalla normativa settoriale.
L’organizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani
L’organizzazione del servizio idrico integrato