Le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono, ai sensi del d.lgs. 201/2022:
- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore;
- affidamento a società mista pubblico-privata, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e con individuazione del socio privato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (c.d. gara a doppio oggetto);
- affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea e nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016.
La gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.
L’affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compete unicamente agli enti di governo d’ambito designati o individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011.
Le modalità per l’affidamento devono, inoltre, tener conto, oltre che della disciplina contenuta nel Titolo VI, Capo I del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche delle norme di settore:
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i, per il trasporto pubblico locale
In base a quanto stabilito dall’art. 14 comma 3 del d.lgs. 201/2022, l’ente che affida il servizio, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, deve redigere un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
La stessa relazione, unitamente al contratto di servizio, alla deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, alla deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e alla relazione di cui all’articolo 30, comma 2, devo essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi all’ANAC, che li renderà accessibili sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL».
Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, la deliberazione di affidamento del servizio deve basarsi su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.
Tale relazione è integrata con il piano economico-finanziario (acquisito all’esito della procedura di gara per affidamento a società private o miste) che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento (e su base triennale per gli affidamenti in house), dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamenti in house il piano economico-finanziario deve contenere anche la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ovvero da una società di revisione o revisori legali.