Per servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica si intendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli ‘a rete’, che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', caratterizzati dalla presenza di infrastrutture fisiche indispensabili all'erogazione del servizio e sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti. Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:
- la distribuzione dell'energia elettrica
- la distribuzione del gas naturale
- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti urbani
- il trasporto pubblico locale
Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell’economia.
I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:
- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l’organizzazione dei servizi all’interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell’affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.
Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.
Più precisamente:
- l’indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l’esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
- la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
- le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d’ambito ai quali hanno l’obbligo di aderire;
- la pianificazione e l’affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.
La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.
A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il tanto atteso “Testo unico in materia di servizi pubblici locali” (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell’art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:
- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all’espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.
Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs 19 novembre 1997, n. 422e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale
Ha infatti previsto, all’art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.
Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.