Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Bolzano con la sentenza 23/2019, pubblicata il 5 febbraio scorso, si è pronunciato in materia di modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, analizzando il rifiuto della Provincia di Bolzano (ente di governo d’ambito per il servizio TPL) di valutare una proposta spontanea di project finanacing relativa a una concessione del servizio di trasporto su gomma.
Il TRGA ha escluso la possibilità di utilizzo della procedura del project financing per l’affidamento dei sevizi di TPL, data la mancanza dei requisiti alla base di questo modello di partenariato pubblico-privato. Non sussiste, infatti, la necessità di realizzare infrastrutture relative al servizio, si registra la presenza di contribuzione pubblica come contropartita per la gestione del servizio e, infine, non è possibile configurare la traslazione del rischio operativo in capo al concessionario.
La non diretta applicabilità al TPL delle norme specifiche in materia di finanza di progetto di cui agli articoli 182 e 183 del d.lgs. n. 50/2016 era già stata affermata da ANAC con la Delibera 566 del 31 maggio 2017. La sentenza TRGA n. 23/2019, oltre a ribadire tale concetto, focalizza l’attenzione anche sulla tematica della ripartizione del bacini di mobilità in lotti di affidamento, anche al fine di garantire l’accesso alla procedura delle piccole e medie imprese e in linea con quanto disposto dall’art. 48 del D.L. 50/2017.