ARERA: proseguire il processo di razionalizzazione e consolidamento dei gestori del servizio idrico integrato

È quanto emerge dall’ottava relazione semestrale sugli assetti locali del servizio, presentata ai sensi dell’art. 172 comma 3-bis del Codice Ambientale

Il 20 dicembre 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato la relazione semestrale prevista dall'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Giunto alla sua ottava edizione, il documento descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2018, con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato. Più precisamente, la norma citata stabilisce che ARERA debba presentare semestralmente una relazione alle Camere dalla quale si evinca lo stato degli adempimenti:

  1. a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
  2. a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
  3. a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

Rispetto all’ultima relazione presentata a giugno 2018, l’Autorità evidenzia alcune evoluzioni nei percorsi di superamento delle criticità relative alla costituzione degli enti di governo dell’ambito, concentrate prevalentemente non già sul profilo dell’istituzione quanto su quello dell’operatività dei medesimi. Si confermano, tuttavia, le situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito rilevate nei semestri precedenti, nonché diversi casi di gestori cessati ex lege che continuano ad esercire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo n. 152/06.

Tali criticità, sottolinea ARERA, potrebbero assumere rilievo anche ai fini dell’attuazione delle norme in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, per la quale, la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) conferma il ruolo determinante degli enti di governo degli ATO. In virtù di una modifica introdotta dalla nuova Legge di Bilancio (art. 1 commi 153 e ss.) al comma 517 della L. 205/2017, gli EGATO, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, sono obbligati a trasmettere ad ARERA i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse.

 

Vai alla Relazione del 20 dicembre 2018 (701/2018/I/idr) >>>

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