La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella seduta del 24 gennaio 2019, ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche.
Il Fondo è stato istituito, presso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali, dall’art. 58 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, il cui comma 2 prevede, appunto, che, con decreto del Presidente del Consiglio da emanare su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ne siano definiti i criteri di utilizzo, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d’ambito e delle necessità di tutela dell’ambiente e dei corpi idrici. Tali criteri dovranno dare priorità agli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili e il decreto attuativo dovrà prevedere idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei criteri stessi.
Il Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche sarà alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La stessa ARERA, il 18 dicembre scorso, si era espressa positivamente in merito allo schema di decreto, rilasciando il previsto parere favorevole, pur con condizioni e osservazioni (Par. 690/2018/I/IDR).
Il parere di ARERA, tra l’altro, richiama nelle premesse il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, istituito dal comma 516 e ss. della Legge 205/2017, per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. L’attivazione del Fondo, può evidentemente, rappresentare un’ulteriore contributo al raggiungimento degli obiettivi di tale Piano.