Dal 31 dicembre è in vigore il D.Lgs. n. 201/2022 che riordina la disciplina dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. Il decreto attua la delega di cui all’art. 8 della legge Concorrenza n. 118/2022 in conformità con gli impegni assunti nel PNRR ed a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e dell’intesa in Conferenza Unificata. Per espressa previsione le disposizioni del provvedimento integrano la disciplina di settore e prevalendo in caso di contrasto, fermo restando il rispetto del diritto europeo o eccezioni di salvaguardia e richiami a norme di settore.
Il decreto è suddiviso in 6 titoli ed è composto da un totale di 39 articoli. Di seguito si elencano i titoli presenti:
- Titolo I - Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore;
- Titolo II - Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali;
- Titolo III - Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Titolo IV - Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- Titolo V - Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza;
- Titolo VI – Disposizioni finali.
Per quanto concerne le modalità di affidamento (art. 14 - 17) viene confermata la disciplina previgente:
- affidamento a società in house secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica; preferibilmente favorendo il ricorso a concessioni di servizi piuttosto che ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico;
- affidamento a società mista;
Negli ultimi 2 casi di cui sopra gli enti di governo dell'ambito dovranno integrare la relazione sulla scelta della procedura di affidamento, prevista dal comma 3 art. 14, con il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura.
Relativamente all’affidamento in house sopra le soglie comunitarie l’ente locale o l’ente competente dovrà adottare una deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio ed allegare anche un piano economico-finanziario.
Infine, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
rsi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Alcune delle principali novità:
- Conferma del ruolo delle Città Metropolitane nella gestione integrata dei servizi. Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni a livello sovracomunale e introduzione nell’assetto organizzativo degli enti locali nuove ipotesi di incompatibilità e inconferibilità, al fine di mantenere distinte le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 14 febbraio 2023, verranno stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiranno alle riorganizzazioni e alle aggregazioni. (art. 5 - 7)
- Durata affidamenti non superiore al periodo necessario per ammortizzare gli investimenti (art.19);
- Verifica periodica sulla situazione gestionale (art. 30), la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. In sede di prima applicazione, la ricognizione dovrà essere effettuata entro il 31.12.2023;
- Rafforzato il ruolo dell’ANAC in tema di trasparenza nei servizi pubblici locali (art. 31);
- Espressa previsione di applicabilità del provvedimento al Traporto pubblico locale (art. 32);
- Infine, si segnala l’abrogazione della relazione di affidamento ex articolo 34, sostituita dai nuovi adempimenti previsti dal decreto (arti. 14 c.3 e art. 17 c.2).
Seguiranno aggiornamenti.
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