La norma riconosce, entro l’inizio di novembre 2022, il termine ultimo per l’affidamento del servizio idrico integrato da parte degli Enti di Governo d’Ambito, come previsto dall’art. 149-bis del Dlgs 152/2006. Superato detto temine, l'art. 14 del DL 115/2022 riconosce, in capo al Presidente della Regione, un termine massimo di 90 giorni entro il quale poter esercitare i poteri sostitutivi per effettuare l’affidamento del servizio. Al superamento di quest’ultimo termine, il Consiglio dei Ministri dovrà adottare i provvedimenti necessari alla gestione transitoria del servizio, la quale potrà avere una durata massima di 4 anni rinnovabile.
Per l’espletamento dei poteri sostitutivi e quindi per effettuare la procedura di affidamento, Regioni e Governo potranno avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali. Detta società pubblica sarà individuata con decreto del Ministro della transizione ecologica entro l’inizio di settembre 2022.
Gli oneri derivanti dall'affidamento tramite l’applicazione dei poteri sostitutivi, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, saranno a carico degli enti inadempienti, che dovranno provvedere prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non potranno formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Inoltre, gli enti locali, proprietari delle infrastrutture idriche, garantiranno il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assumerà, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
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