I piccoli comuni –con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 3.000 se montani- possono sottrarsi all’obbligo di gestione associata delle proprie funzioni fondamentali qualora dimostrino che l’aggregazione non permette di realizzare economie di scala e/o miglioramento nell’erogazione dei servizi alle popolazioni di riferimento.
Lo stabilisce la Sentenza 33/2019 della Corte Costituzionale, pronunciandosi in riferimento alla norma di cui all’art. 14, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che ricomprende tra le funzioni fondamentali dei comuni anche l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, nonchè l’organizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani (comunque da organizzare in riferimento al perimetro degli ambiti territoriali ottimali).
L’obbligo imposto ai piccoli Comuni è stato giudicato eccessivamente rigido in quanto dovrebbe essere applicato, senza possibilità di deroga, anche nei casi in cui:
- non esistono comuni confinanti parimenti obbligati;
- la presenza di comuni confinanti obbligati non permette il raggiungimento dei limiti minimi demografici per le eventuali aggregazioni comunali (10.000 abitanti);
- le caratteristiche antropiche e territoriali dei comuni obbligati (specie in caso di particolare isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
Secondo la Consulta, in questi casi il sacrificio imposto all’autonomia comunale non sarebbe compensato dalle riduzioni di spesa che la norma si prefigge.
Restano ferme le norme che disciplinano le funzioni legate all’erogazione di servizi pubblici locali di rango sovracomunale da organizzarsi per ambiti territoriali ottimali e il relativo obbligo di adesione agli enti di governo d’ambito da parte degli enti locali ricadenti nei rispettivi ATO.
Analogamente, non è inficiata dalla sentenza la norma di cui al comma 30 del medesimo art. 14, che attribuisce alle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, il compito di individuare la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle loro funzioni fondamentali, purché tale definizione venga operata in concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità della L.R. Campania 16/2014 (art. 1 comma 110 e 111) che individuava nei Sistemi territoriali di sviluppo -aggregazioni sovracomunali considerate omogenee per caratteri sociali, geografici e strategie di sviluppo locale da perseguire- la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in assenza della necessaria concertazione con i Comuni interessati.
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