Recepimento pacchetto "economia circolare": il resoconto dell'audizione di ARERA in Senato

L'Autorità ha depositato una memoria nella quale propone, tra l'altro, integrazioni allo schema di decreto per il recepimento direttiva (UE) 2018/851, in materia di rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Fra i temi approfonditi: sistema tariffario, tributo per il conferimento in discarica, funzioni dello Stato, operatività degli Enti d'ATO.

In seguito all’approvazione del c.d. “Pacchetto europeo di misure sull’economia circolare”, intervenuta il 22 maggio 2018, la legge 4 ottobre 2019, n. 117 ha delegato il Governo al recepimento delle direttive. Gli schemi di decreto legislativo di recepimento, attualmente all’esame in sede consultiva del Parlamento, sono quattro e riguardano:

  • l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto del Governo n. 169);
  • l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Atto del Governo n. 168);
  • l’attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto del Governo n. 167);
  • l’attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto del Governo n. 166).

In riferimento allo schema di decreto legislativo di cui al primo punto (Atto del Governo n. 169), il 26 maggio scorso si è svolta l’audizione di ARERA in Commissione Ambiente del Senato. In tale occasione l’Autorità ha depositato una memoria, con l’obiettivo di offrire un contributo ai lavori di predisposizione degli atti normativi in discussione, che porteranno a modifiche e integrazioni del Codice dell’Ambiente (il D.Lgs. 152/2006 era, infatti, stato predisposto in recepimento delle direttive 2008/98/CE e 1994/62/CE, ora modificate).

Nell'esprimere generale condivisione in merito alle indicazioni contenute nelle disposizioni in esame, ARERA ha proposto alcune integrazioni rispetto a una serie di questioni di seguito elencate e sintetizzate.

  • Razionalizzazione e disciplina “del sistema tariffario al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti” (comma 1, lettera d, dell’art. 16).
    ARERA ritiene necessario un raccordo con le competenze in materia di regolazione tariffaria ad essa attribuite dalla legge n. 205/17, anche in considerazione dell’opportunità di elaborare un sistema coordinato di segnali, tariffari e fiscali, volti al miglioramento delle performance.
  • Definizione di una “riforma del tributo per il conferimento in discarica di cui all’articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549” (lettera d, punto 3, dell’ articolo 16).
    Viene suggerito un coordinamento con l’Autorità stessa che, in considerazione delle competenze in tema di individuazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, può certamente contribuire in maniera efficace all’individuazione di adeguati segnali di efficientamento e di sostenibilità della tassazione eco-ambientale.
  • Razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto” (comma 1, lettera m, dell’articolo 16).
    ARERA reputa essenziale ribadire l’urgenza di un’opera di riordino del quadro normativo settoriale, al fine di tenere in considerazione le modifiche intervenute nel quadro di governance multilivello del settore, anche a seguito dell’attribuzione alla medesima Autorità delle competenze di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.
  • Attribuzioni delle regioni in materia di individuazione degli ATO e piena operatività dei relativi enti di governo (punto 6.2 della lettera m, dell’articolo 16).
    ARERA considera urgente tale obiettivo e reputa imprescindibile integrare nello schema di decreto il tema in oggetto. L’Autorità specifica, inoltre, che, in mancanza di previsioni ad hoc, risulta fondamentale per il settore dei rifiuti perseguire la concreta attuazione della governance territoriale attraverso gli strumenti già previsti dal quadro normativo vigente, al fine di addivenire ad una celere operatività degli Enti di governo d’ambito (EGA). Con l’obiettivo di una corretta adozione a livello territoriale delle scelte di programmazione e di gestione del servizio, l’Autorità reputa necessario e auspicabile il superamento dei modelli di governance che favoriscono la frammentazione gestionale e limitano l’azione di controllo da parte dei soggetti pubblici. A tal fine, potrebbe risultare utile valutare il potenziamento dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia da parte di EGA ed enti locali, nonché l’attivazione di meccanismi di monitoraggio dello stato dell’arte già sperimentati in riferimento al servizio idrico integrato (cfr. art. 172 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006). Una rinnovata iniziativa su questi profili potrebbe, secondo il condivisibile parere dell’Authority, permettere di verificare la presenza di eventuali diseconomie e inefficienze anche nel raggiungimento degli obiettivi di riciclo derivanti dagli specifici assetti organizzativi del settore prescelti nei diversi EGA, incluso il grado di integrazione verticale delle filiere.

Nel corso dell’audizione, ARERA ha inoltre evidenziato alcuni profili meritevoli di attenzione in sede di formulazione del prescritto parere parlamentare, per il cui approfondimento, si rinvia al contenuto della memoria di seguito riportata.

Scarica la Memoria 179/2020/I/Rif di ARERA >>>

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